La Certificazione Energetica quand' è necessaria?

La Certificazione Energetica è OBBLIGATORIA, come da Allegato A art. 3 punto 2 della DGR 1275/2015, per:

  • a) edifici di nuova costruzione, ivi compresi tutti i casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, o derivanti dalla ristrutturazione o completamento degli immobili di cui all'art. 1 comma 5 lett. e) ed f);
  • b) edifici esistenti, nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione, ove l'edificio o l'unità immobiliare non ne sia già dotato;
  • c) edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2 , ove l'edificio non ne sia già dotato.

L'APE NON E' NECESSARIO come da Allegato A art. 1 punto 5 della DGR 1275/2015 per:

  •   a) I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  • b) gli edifici industriali e artigianali, quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili o sfruttando gli apporti energetici gratuiti generati dal processo produttivo, ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano la climatizzazione invernale o estiva;
  • c) gli edifici agricoli o rurali non residenziali, sprovvisti di impianto termico di climatizzazione; d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di cui al precedente comma 4 il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; in tali casi, l'obbligo di attestazione della prestazione energetica è limitato alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
  • d) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • e) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
  • f) i fabbricati in costruzione purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile. In particolare si fa riferimento: - agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio; - agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
  • g) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio di cui all'Allegato A-7 (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all'aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

Certificazione Energetica Bologna
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